[Cerchio] ospedale psichiatrico giudiziario

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Autor: Magali
Data:  
Assunto: [Cerchio] ospedale psichiatrico giudiziario
http://dex1.tsd.unifi.it/altrodir/sanita/carboni/index.htm

da "L'Ospedale psichiatrico giudiziario.
Aspetti normativi e sociologici"
Silvia Carboni


......

Conclusioni

Non sono gli orfanotrofi, gli ospedali psichiatrici civili, le case di cura
per anziani o le carceri il traguardo dell'esclusione: i veri terminals
dell'emarginazione sociale sono gli ospedali psichiatrici giudiziari, luogh=
i
di degradazione e di violenza. Affermava Igino Cappelli, ex Magistrato di
sorveglianza del Tribunale di Napoli, nel suo bellissimo libro dedicato ai
manicomi giudiziari:

Il Manicomio giudiziario =E8 un'istituzione due volte da negare, perch=E9 due
volte violenta e due volte, inumanamente e irrazionalmente, totale: come
carcere e come manicomio.
La sua abolizione sarebbe una scelta di civilt=E0 (42).

Da allora poco =E8 cambiato e poco si =E8 voluto fare per cambiare. La struttur=
a
dell'Ospedale psichiatrico giudiziario =E8 nata prima della misura di
sicurezza, cio=E8 del trattamento penale che oggi legittima l'inserimento del
soggetto in quella struttura. Quando l'Amministrazione penitenziaria e, con
essa, vari operatori del diritto e della psichiatria, tentano di sopprimere
questa poco entusiasmante presenza, si trovano inevitabilmente a fare i
conti con il codice penale vigente e con la misura di sicurezza che lo
stesso ha creato. La misura legale sostiene quindi la struttura
istituzionale e questa, in qualche modo, sostiene quella: perch=E9 fra il dir=
e
che se ne deve fare a meno e il farne a meno davvero c'=E8 sempre una certa
differenza.

Nessuno difende l'Ospedale psichiatrico giudiziario, ma lo stesso serve a
dare alcune risposte: o, meglio, a sostituire risposte che non vengono date
da altri. Infatti, il Manicomio giudiziario risolve i problemi che non
trovano soluzione nel servizio psichiatrico pubblico e nel carcere. Inoltre
questa istituzione risolve i problemi della legge: dinanzi ai grandi crimin=
i
o ai grandi criminali ed alla possibilit=E0 di comprenderli, l'Ospedale
psichiatrico giudiziario rappresenta la risposta logica a ci=F2 che sembra
privo di logica.

Se il servizio psichiatrico pubblico fosse stato completato da una rete
adeguata di operatori, interventi e strutture, non si sarebbe arrivati, per
alcuni soggetti, a situazioni e fatti di rilievo penale. E una volta che
questi soggetti sono entrati in Ospedale psichiatrico giudiziario, questo
non si trasformerebbe in un lungo parcheggio, in attesa di una diversa
possibilit=E0 di vivere all'esterno. Anche al carcere fa comodo l'Ospedale
psichiatrico giudiziario. Il carcere non =E8 in grado di gestire comportament=
i
e situazioni conflittuali dei non pochi detenuti caratteropatici,
psicopatici o semplicemente "carceropatici". Questo perch=E9 si vuole che il
carcere resti solo e soltanto un luogo di custodia, incapace di interventi
trattamentali, di risposte diverse a bisogni diversi, di presa in carico de=
l
disagio delle persone. Invece, questi soggetti sono passati all'Ospedale
psichiatrico giudiziario perch=E9 tenga in ghiaccio le loro situazioni in una
istituzione che ha il nome di ospedale, ma la struttura di un carcere, che =
=E8
altrettanto incapace di soluzioni e capace solo di contenzioni: tanto
varrebbe che la contenzione avvenisse in carcere, visto che gli psicofarmac=
i
o le fascette possono essere utilizzati con facilit=E0 anche l=EC.

Sta di fatto che avere un luogo di restrizione per certi reati e per certi
autori pu=F2 evitare di rispondere a troppe domande.

Il divario esistente tra il sistema carcerario, gli ospedali psichiatrici
civili e i manicomi giudiziari si =E8 ancor pi=F9 accresciuto con l'emanazione
della legge n. 180 del 1978, detta legge Basaglia, dal nome dello psichiatr=
a
che anni prima aveva iniziato la sua battaglia per la chiusura dei manicomi=
.
A tutti =E8 noto il difficile iter di questa legge che, dopo aver suscitato
tanto clamore, acceso le speranze di coloro che da anni sostenevano la
battaglia per l'abolizione dei manicomi e scatenato l'opposizione di coloro
che, invece, ne negavano la validit=E0, in mancanza di strutture adeguate che
sostituissero i vecchi manicomi, ha infine impiegato circa due decenni per
giungere alla chiusura degli istituti psichiatrici.

L'interesse e l'allarme sul futuro dei malati di mente sono tornati alla
ribalta con la legge finanziaria del 1994 che ha stabilito la chiusura
definitiva dei manicomi entro il 31 dicembre del 1996. In tutto questo
discutere di chiusura di manicomi, un ruolo assai marginale =E8 stato
assegnato all'Ospedale psichiatrico giudiziario il cui compito, =E8 quello
duplice ed inconciliabile di custodire e poi di curare i prosciolti per
vizio di mente.

Nella trattazione di questa tesi abbiamo cercato di individuare interventi
legislativi e proposte di esperti che ponessero il problema della riforma
e/o abolizione dell'Ospedale psichiatrico giudiziario, ma con un certo
stupore, ci siamo resi conto che ben poco =E8 stato fatto per promuovere il
dibattito intorno al problema. La tutela del malato di mente autore di reat=
o
sembra essere stata volutamente esclusa dalla questione complessa della
chiusura dei manicomi giudiziari. Infatti, nel nostro Paese continuano a
funzionare regolarmente sei ospedali psichiatrici giudiziari, nonostante da
pi=F9 parti si sia evidenziata l'inadeguatezza di questi istituti nella cura =
e
nel recupero dei soggetti che vi sono ricoverati.

Nella XI legislatura l'indagine conoscitiva sulla situazione delle carceri,
condotta dalla Commissione igiene e sanit=E0 del Senato, si concluse con la
conferma della particolare gravit=E0 e degenerazione della condizione degli
ospedali psichiatrici giudiziari, cos=EC sintetizzata nel documento
conclusivo:

Negli ospedali psichiatrici giudiziari acuta =E8 la contraddizione tra
funzione sanzionatrice da un lato e funzione riabilitativa o curativa
dall'altro... Questa ambiguit=E0, legata alla duplice funzione
custodiale-curativa, =E8 ancora pi=F9 accentuata dal fatto che si tratta di una
popolazione di utenti che, a causa del proprio stato, sono privati di
qualsiasi capacit=E0 contrattuale di fronte all'apparato penitenziario.

La proposta di legge presentata alla Camera dal deputato Francesco Corleone
il 9 Maggio del 1996, "Norme in materia di imputabilit=E0 e di trattamento
penitenziario del malato di mente autore di reato", allo stato attuale =E8
l'unica proposta presentata in Parlamento. In sintesi questa proposta di
legge si pone l'obbiettivo di abolire l'istituto della non imputabilit=E0
degli infermi psichici, la quale sottintende ad una ritenuta inadeguatezza
della categoria, prettamente giuridica, dell'incapacit=E0 di intendere e di
volere. Pertanto, si riconosce il malato di mente autore di reato capace di
intendere e di volere e di conseguenza imputabile e soggetto alle pene
previste dal codice penale per le varie fattispecie di reato. Di qui la
previsione di strutture sanitarie all'interno del carcere, idonee alla cura
dei disturbi psichici dei detenuti.

La proposta pi=F9 recente e sicuramente pi=F9 completa =E8 quella frutto del
lavoro delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e della Fondazione Michelucci.
Abbiamo in precedenza sottolineato i pregi di questo articolato: in
particolare, la scomparsa della nozione di vizio parziale di mente e
dell'automatico legame tra pericolosit=E0 sociale e non imputabilit=E0. Nella
proposta, l'accertamento della pericolosit=E0 sociale =E8 funzione esclusiva de=
l
giudice, cos=EC come accade per qualsiasi cittadino autore di reato. Questo
comporta che il giudice non pu=F2 pi=F9 porre alla perizia psichiatrica il
quesito relativo alla pericolosit=E0 sociale, tanto che essa diviene oggetto
di una valutazione complessiva che tiene conto di una serie di fattori,
allargando lo sguardo dalla sola diagnosi all'esistenza complessiva del
soggetto, calata nella storia e nel contesto di appartenenza.

Altra previsione innovativa =E8 la modifica apportata alle misure di sicurezz=
a
previste dal codice penale: l'assegnazione ad un apposito istituto (misura
chiusa) e l'affidamento al servizio sociale (misura aperta) per quei
soggetti che hanno commesso un reato con pena massima edittale inferiore a
dieci anni. Si prevede la chiusura di tutti gli attuali ospedali
psichiatrici giudiziari e la istituzione in ogni regione, di un istituto
destinato ad accogliere i soggetti destinatari delle misure di sicurezza. L=
e
dimensioni di tali istituti,(al massimo di trenta posti), sono molto
inferiori ai manicomi giudiziari attuali e la loro gestione =E8 affidata al
Servizio sanitario nazionale con esclusiva finalit=E0 di cura degli internati=
.

Quest'ultima proposta ci =E8 sembrata quella pi=F9 facilmente attuabile in brev=
e
tempo: ha il merito di porre il problema in modo concreto e di avanzare
un'ipotesi complessiva ed articolata, che costituisce certamente una
piattaforma avanzata per il dibattito, prefigurando nel contempo soluzioni
verosimili.

Purtroppo i tempi non sono ancora maturi per accogliere una proposta
radicalmente abolizionista degli ospedali psichiatrici giudiziari e le caus=
e
di ci=F2 sono varie: la non esistenza nella comunit=E0 scientifica, sia
giuridica che psichiatrica, di un consenso sufficientemente ampio intorno a
scelte radicali, con il rischio di riproporre l'insuccesso della proposta
stessa; la scarsit=E0 di esperienze pratiche di servizi territoriali che
abbiano dimostrato con sufficiente evidenza la possibilit=E0 di fare a meno
completamente di momenti restrittivi della libert=E0 personale; la necessit=E0
di evitare che ipotesi di soluzioni troppo radicali facciano scattare
meccanismi di allarme sociale, tali da rendere impraticabile qualsiasi
revisione della situazione attuale.

Di fatto, l'Ospedale psichiatrico giudiziario =E8 attualmente una istituzione
priva di mandato sociale, sola ad un crocevia dove le strade di svincolo
sono ridotte e difficilmente percorribili, impossibilitata a chiedere
comunque un miglioramento perch=E9 gravata dal complesso del "brutto
anatroccolo" (=E8 destinato a non poter qualificare il suo lavoro in quanto
privo di ogni minimo contatto di parentela con le altre istituzioni),
costretto in una situazione normativa penitenziaria che non si pu=F2, o non s=
i
vuole rendere pi=F9 flessibile. Ad essa comunque si chiede di funzionare come
servizio che tuteli la collettivit=E0 dal problema dei folli-rei sia agendo
come effettivo luogo di cura che come luogo di mera restrizione.

Sarebbe auspicabile che si facesse presto qualcosa per superare tale
situazione affinch=E9 il nostro lavoro possa servire a far riemergere una
realt=E0 sommersa e scomoda per molti. Ci=F2 soprattutto perch=E9 siamo di fronte
non solo a delle istituzioni ma a uomini che, nell'impossibilit=E0 di trovare
una via guidata al loro agire nel corso delle loro esistenze, hanno, di
fatto, un reale ed urgente bisogno di cure, di protezione e di rispetto,
anche nei confronti dei loro stessi impulsi distruttivi.