ciao a tutte/i
questo l'ho trovato sul sito di repubblica
http://www.repubblica.it/online/politica/giornodopo2/tar/tar.html
mi sembrava interessante visto che poco tempo fa in lista si era fatta=20
una discussione sulla pillola del giorno dopo.
salutoni
pUsSy c(A)t
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ROMA - Prendere la cosiddetta "pillola del giorno dopo" non significa=20
abortire. E' questo il senso della sentenza emessa dal Tar del Lazio che ha=
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cos=EC respinto il ricorso presentato dal Movimento per la vita e dal Forum=
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delle associazioni familiari contro il decreto del ministero della Salute,=
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firmato nel settembre 2000 dall'allora ministro Umberto Veronesi, che ha=20
autorizzato la commercializzazione del farmaco. "Il decreto - si legge=20
nella sentenza del Tar del lazio - non contrasta con la legge n. 194/1978=20
(la legge sull'aborto, ndr), poich=E9 il farmaco autorizzato agisce con=20
effetti contraccettivi in un momento anteriore all'innesto dell'ovulo=20
fecondato nell'utero materno". La pillola "del giorno dopo", insomma, =E8 un=
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contraccettivo a tutti gli effetti e non un metodo abortivo poich=E9 agisce=
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prima che l'ovulo fecondato si innesti nell'utero.
Le due associazioni che hanno fatto ricorso al Tar del Lazio avevano=20
sostenuto che gli effetti terapeutici della pillola, impedendo lo sviluppo=
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del concepito, contrastano con il diritto all'esistenza della vita umana=20
sin dalla fecondazione. In altre parole che il farmaco ("Norlevo") avrebbe=
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effetti sostanzialmente abortivi. Una tesi contestata dal Codacons,=20
costituitosi nel giudizio per difendere la libert=E0 di scelta della donna.
"La legge 194, nel regolamentare i casi di interruzione volontaria della=20
gravidanza - si legge nelle motivazioni dei giudici amministrativi - non=20
enuncia una puntuale nozione clinica dell'inizio della gravidanza, e cio=E8=
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se tale momento coincida con la fecondazione dell'ovulo, ovvero con il suo=
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annidamento nell'utero materno, evento che si verifica in un lasso=20
temporale di circa sei giorni dalla fecondazione."
Esaminata la 194, il Tar ha concluso che la legge indica quale aborto=20
"quello che interviene in una fase successiva all'annidamento dell'ovulo=20
nell'utero materno". Una conclusione che, hanno proseguito i giudici=20
amministrativi, "=E8 avvalorata dall'articolo 8 della legge, che in=
dettaglio=20
prende in considerazione le modalit=E0 interruttive della gravidanza e ne=20
impone l'effettuazione con l'intervento di un medico specialista ed=20
all'interno di strutture ospedaliere o in case di cura autorizzate,=20
circostanze non peculiari alle metodiche anticoncezionali i cui effetti si=
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esplicano in una fase anteriore all'annidamento dell'ovulo".
(22 novembre 2001)