REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2015, proposto dal
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi 81;
contro
Presidenza della Regione Siciliana, Giunta Regionale Siciliana,
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Azienda Regionale
Protezione Ambiente - Arpa Sicilia, Assessorato Regionale
Agricoltura,Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale
Sviluppo Rurale e Territoriale presso l'Assessorato (già Azienda
Foreste Demaniali), Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Pesca Mediterranea;
Concetta Gualato in proprio e nella qualità di
Presidente del Comitato "Mamme No Muos", Gioele Cannore in proprio e
nella qualità di legale rappresentante della "Associazione Movimento No
Muos Sicilia", Sabrina D'Amanti, Comune di Acate, Comune di Mirabella
Imbaccari, Associazione Consumatori Cittadini Europei;
Comune di
Niscemi, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Nigra, con domicilio
eletto presso Daniela Macaluso in Palermo, Via G. Ventura 1;
Associazione Legambiente Comitato Regionale Siciliano, rappresentata e
difesa dagli avv. V.Corrado Giuliano, Daniela Ciancimino, Antonella
Bonanno, Marilena Del Vecchio, Nicola Giudice, con domicilio eletto
presso Nicola Giudice in Palermo, V. M. D'Azeglio 27/C; Associazione
Movimento No Muos Sicilia, Giuseppe Maida, Rosario Buccheri,
rappresentati e difesi dagli avv. Rossella Zizza, Claudia Virgadavola,
con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, V. M. D'Azeglio
27/C;
Filippo Arena, Muscia Fida Santa, Elvira Cusa, Sandro
Rinnone, Antonio Rinnone, Livio Cannizzo, rappresentati e difesi dagli
avv. Nicola Giudice, Sebastiano Papandrea, Paola Ottaviano, con
domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, V. M. D'Azeglio 27/C;
Salvatore Terranova, Francesco Di Dio Cafiso, Giuliana Reale,
Giandomenico Militello, Desireè Ristagno, Alessandro Vacirca,
rappresentati e difesi dagli avv. Nicola Giudice, Paola Ottaviano,
Sebastiano Papandrea, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in
Palermo, V. M. D'Azeglio 27/C;
Ottaviano Evola in proprio e nella
qualità di legale rappresentante della Associazione Movimento No Muos
Sicilia, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Virgadavola, con
domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, V. M. D'Azeglio 27/C;
Gugliemo Panebianco, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella
Zizza, con domicilio eletto presso Roberto De Petro in Palermo, Via
Villa Sperlinga 13;
Comune di Vittoria, rappresentato e difeso
dall'avv. Angela Bruno, con domicilio eletto presso Michele Costa in
Palermo, Via Dante 166;
Comune di Ragusa, rappresentato e difeso
dagli avv. Sergio Boncoraglio, Carmelo Giurdanella, con domicilio eletto
presso Carmelo Giurdanella in Palermo, Via Notarbartolo 5;
Comune
di Modica, rappresentato e difeso dagli avv. Sebastiano Papandrea,
Nicola Giudice, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo,
V. M. D'Azeglio 27/C;
Comune di Gela, rappresentato e difeso
dall'avv. Dionisio Nastasi, con domicilio eletto presso Consiglio di
Giustizia Amministrativa in Palermo, Via F. Cordova 76;
Associazione Italiana Per il World Wide Fund For Nature-Onlus,
rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano,
con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, V. M. D'Azeglio
27/C;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA –
PALERMO, Sez. I, n. 461/2015, resa tra le parti, concernente
autorizzazione installazione sistema di comunicazione satellitare
M.U.O.S. – revoca.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Niscemi,
dell’Associazione Legambiente Comitato Regionale Siciliano,
dell’Associazione Movimento No Muos Sicilia, dei sigg. Filippo Arena,
Salvatore Terranova, Muscia Fida Santa, Francesco Di Dio Cafiso, Elvira
Cusa, Giuliana Reale, Sandro Rinnone, Giandomenico Militello, Antonio
Rinnone, Desireè Ristagno, Livio Cannizzo, Alessandro Vacirca, Gugliemo
Panebianco, Giuseppe Maida, Rosario Buccheri, del sig. Ottaviano Evola
in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione
Movimento No Muos Sicilia, dell’Associazione Italiana per il World Wide
Fund For Nature-Onlus, dei Comuni di Vittoria, Ragusa, Modica e Gela;
Viste le memorie difensive;
Visti gli appelli incidentali depositati;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste, in particolare, la sentenza parziale n. 581/2015 e la relazione del collegio di verificazione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il Cons.
Nicola Gaviano e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Pollara e gli
avvocati C. Virgadavola, E. Nigra, A. Bonanno, N. Giudice anche su
delega di A. Bruno, S. Papandrea, C. Giurdanella e D. Nastasi;
1
Il Consiglio deve preliminarmente pronunziarsi sulla richiesta di
sospensione del presente giudizio presentata da taluni degli appellati.
Dai medesimi è stata dedotta la pendenza dinanzi a questo C.G.A. di
un’impugnazione per revocazione (n. 1009/2015 Reg.Gen.) proposta avverso
la sentenza parziale n. 581/2015: da qui la richiesta di sospensione di
questo giudizio d’appello in attesa della definizione del relativo
giudizio di revocazione.
La richiesta di sospensione deve essere
respinta. La giurisprudenza ha già chiarito che, nel caso d’impugnazione
di una sentenza parziale, ove il giudizio prosegua dinanzi allo stesso
Giudice deve escludersi la sussistenza di una sospensione necessaria ex
art. 295 cod.proc.civ., in quanto nella relativa vicenda non si
configura l’esistenza di un’altra controversia pregiudiziale, dalla cui
definizione dipenda la decisione del giudizio ipoteticamente
pregiudicato, ma si tratta della stessa controversia inizialmente
unitaria (cfr. C.d.S., IV, 22 gennaio 2014, n. 306; Cass.civ., II, 12
ottobre 2009, n. 21590).
2 Numerosi tra gli appellati hanno inoltre sottoposto a critica la composizione del collegio di verificazione.
Questo con particolare riferimento alla prevista presenza, in esso,
accanto a due componenti di estrazione strettamente scientifica, di tre
membri identificati, pur con facoltà di delega a un esperto, in Ministri
aventi investiture istituzionali in materie lambite dalla controversia
(rispettivamente, i titolari dei Dicasteri della Salute, dell’Ambiente e
della Tutela del territorio e del mare, e infine delle Infrastrutture e
Trasporti): componenti, in quanto tali, “essenzialmente politici”, in
maggioranza numerica, e per giunta, si assume, nemmeno estranei alle
parti in Giudizio (come invece prescrive l’art. 19 C.P.A.).
E’ stato
altresì dedotto che il collegio di verificazione nel suo insieme non
possiederebbe tutte le professionalità necessarie a sviluppare una
verificazione completa, satisfattiva dei quesiti posti dal CGA (con
particolare riferimento alla tutela dell’Area SIC “Sughereta di
Niscemi”).
In contrario è però immediato osservare:
- che nessono dei tre Ministri è parte del giudizio, il quale nemmeno investe il Governo nella sua collegialità;
- che il collegio di verificazione si è costituito già ab origine con
la partecipazione, in luogo dei suddetti tre Ministri, rispettivamente
dei seguenti esperti di settore: il dott. Carlo Grandi, ricercatore del
Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale
dell’I.N.A.I.L.; il prof. Gabriele Falciasecca, ordinario
dell’Università di Bologna; l’ing. Pietro Barbagallo, della Direzione
Regolazione Navigabilità dell’E.N.A.C., oltre all ing. Paolo Giuseppe
Ravazzani, del CNR;
che la presidenza del collegio è stata assegnata
alla professoressa Maria Sabrina Sarto, professore ordinario di
elettronica presso l’Università La Sapienza di Roma;
- che per
quanto precede risulta fuori dubbio, oltre che la professionalità e
l’indipendenza, anche la complessiva competenza tecnica del collegio di
verificazione rispetto alle tematiche formanti oggetto
dell’approfondimento istruttorio affidatogli (le quali anche con
riferimento all’Area SIC devono comunque appuntarsi, giusta il secondo
quesito, sulle emissioni elettromagnetiche dell’impianto M.U.O.S.).
Le contestazioni indicate risultano quindi prive di fondamento.
3 Il Consiglio dopo queste preliminari puntualizzazioni in rito deve
subito evidenziare che ai fini del presente giudizio occorre disporre il
completamento delle operazioni di verificazione già in precedenza
assegnate al relativo collegio.
3a Come taluni degli appellati non
hanno mancato di ricordare, la sentenza parziale di questo Consiglio n.
581/2015, cui il collegio deve prestare ossequio in quanto possibile, ha
formulato il primo quesito della verificazione imperniandolo sulla
decifrazione della “effettiva consistenza” delle emissioni generate
dall’impianto M.U.O.S. “quando funzionante”.
Il Consiglio ha
anticipato, nell’occasione, che avrebbe applicato la regola di giudizio
ricavabile dall’art. 116 c.p.c. ove la verificazione non si fosse basata
“anche sui risultati degli accertamenti, effettuati in loco, delle
emissioni effettivamente prodotte dall’impianto M.U.O.S. in un arco
temporale rilevante ai fini valutativi (compatibilmente con la durata
massima stabilita per l’effettuazione della verificazione)”.
Infine,
dopo avere rimarcato che l’impianto risultava essere già funzionale,
per quanto non operativo, il Consiglio ha fatto carico al Ministero
della Difesa del compito di assicurare che i verificatori venissero
posti “nelle condizioni migliori per poter compiere gli accertamenti
disposti da questo Consiglio”.
Per completezza, va infine ricordato
che anche il decreto del 17 dicembre 2015 di proroga del termine
originariamente stabilito per l’espletamento delle operazioni
istruttorie, cui questo collegio deve anche ossequio ove possibile, nel
fare riferimento a queste ultime, le definiva proprio come “le
operazioni di verificazione da effettuare presso l’impianto MUOS”.
3b Da quanto precede si desume, quindi, con sufficiente chiarezza, come,
in forza dell’impostazione già stabilita da questo Consiglio in
occasione della propria sentenza parziale, la verificazione dovesse
essere accompagnata da un accertamento puntuale condotto alla luce delle
effettive risultanze del funzionamento dell’impianto.
In tal senso
la sentenza parziale era stata del resto intesa anche, in origine, dal
collegio di verificazione, che aveva appunto inizialmente programmato il
compimento, a coronamento delle proprie analisi di tipo teorico, anche
di verifiche di tipo sperimentale consistenti, appunto, nella
misurazione dell’intensità dei campi irradiati dall’impianto nelle
effettive condizioni di funzionamento alla massima potenza prevista,
mediante misurazioni in loco che erano state specificamente programmate
per i giorni 13 e 14 del mese di gennaio 2016.
3c Le dette misurazioni presso l’impianto in funzione non sono però poi state in concreto effettuate.
E’ difatti avvenuto che il collegio di verificazione sia stato
costretto da circostanze sopravvenute a soprassedere dai propri
accertamenti in situ, e ciò in particolare a causa della improvvisa e
inopinata indisponibilità delle indispensabili apparecchiature
comunicata dall’ARPA, che pure ne aveva precedentemente garantito la
disponibilità piena.
Il collegio dei verificatori, alla luce dei
dati empirici già disponibili agli atti di causa derivanti da precedenti
misurazioni riscontrati coerenti con i risultati delle proprie analisi
teoriche, aveva quindi ritenuto che le misurazioni in situ non fossero
necessarie per il completamento della verificazione nel termine che il
CGA aveva assegnato.
3d Il Consiglio, tuttavia, in coerenza con le
ricordate disposizioni impartite a suo tempo con la propria sentenza n.
581/2015 non ritiene possibile prescindere, almeno allo stato, dal
completamento della verificazione nel senso già precisato (beninteso ove
ciò si confermi materialmente possibile).
Il collegio di
verificazione dovrà pertanto procedere agli accertamenti mancanti, con
le modalità già stabilite dalla precedente sentenza (si richiamano qui,
per la loro importanza, specialmente quella del contraddittorio con i
consulenti di parte, con conseguente comunicazione preventiva ai
medesimi della data, luogo e orario delle operazioni da compiere, e
quella della facoltà del collegio di prendere visione ed estrarre copia
degli atti e documenti del fascicolo processuale), trasmettendo al
Consiglio una relazione integrativa redatta alla luce delle misurazioni
in situ effettuate.
4 Il Consiglio ravvisa infine l’esigenza che il
collegio di verificazione, in aggiunta a quanto precede, prenda anche
motivata posizione sulle obiezioni formulate nella relazione finale
depositata in giudizio dai consulenti tecnici delle parti appellate in
data 15 febbraio 2016.
5 Il Comune di Niscemi continuerà ad
anticipare a prima richiesta tutte le spese di funzionamento del
collegio di verificazione, le cui ulteriori operazioni dovranno
concludersi nel termine indicato dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
riservata ogni ulteriore decisione in rito e nel merito, dispone che il
collegio di verificazione completi la verificazione già disposta
compiendo le previste misurazioni in sito ad impianto funzionante; al
collegio sono inoltre richiesti gli ulteriori elementi di valutazione
indicati in motivazione.
La relazione integrativa di verificazione,
redatta con le modalità di cui in motivazione, dovrà essere trasmessa a
questo Consiglio entro il 24 marzo 2016.
Si rinvia per la
prosecuzione del giudizio all’udienza del 14 aprile 2016 concedendo
termine per note alle parti sino al 4 aprile 2016.
Manda alla
segreteria per le comunicazioni di rito al presidente e ai componenti
del collegio di verificazione, cui dovrà essere trasmessa anche copia
della relazione finale dei consulenti di parte, e a tutte le parti in
causa.
Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Zucchelli, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
Giuseppe Mineo, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 00059/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2015 REG.RIC.
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