> // 2. Al comma 1 dell'art. 171-ter / della legge 22 aprile 1941, n. 633,
> e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite
> dalle seguenti: "per trarne profitto".
> / 3. Al comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
> successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
> "a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica al
> pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
> connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal
> diritto d'autore, o parte di essa;".
> /La SIAE non fa altro che riaffermare che ora è il generico trarne
> profitto ad essere sanzionato e non il fine di lucro./
si ma il generico 'trarne profitto', è opinabile in sede tribunale, no?
da quel che so, non è regolamentato (come dicevi invece per lo 'scopo di
lucro', tangibilmente riconosciuto con un ritorno economico)
tant'è vero che la dichiarazione della siae si inerpica in una definizione
quasi 'ontologica' del "trarre profitto"..
tipo che trai profitto culturale leggendo l'etichetta con i valori chimici
della bottiglia d'acqua.. tutto da dimostrare.. :)
cmq io non trovo sia pedanteria.. meglio un po' di puntualizzazioni che
danno un po' di elementi su cui riflettere che tutto il resto..
tipo questo, io lo trovo importantissimo:
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Spettacoli/2007/01_Gennaio/23/HD.shtml
:P
chk
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