L'impressione che ho è che la sentenza gravita intorno a diversi punti:
- La cassazione ha stabilito che i due ragazzi non possono essere
accusati di duplicazione. Questo perchè la duplicazione la fa
materialmente chi scarica dal server.
- La discussione poi si è incentrata sulla differenza tra "fine di
lucro" e "scopo di profitto". Mi è sembrato di caver capito che fino al
decreto Urbani lo "scopo di profitto" non era sanzionato e sanzionabile,
tantevvero che la cassazione afferma che i giudici hanno erroneamente
ricondotto il comportamento dei ragazzi al "fine di lucro". Così non è,
perchè aver aperto un server ftp non ha portato vantaggi economici
tangibili, dato che la condivisione dei file era totalmente gratuita.
In conclusione, la Cassazione, avendo stabilito che in questo caso non
sussistono "duplicazione" e "fine di lucro", ha preso atto che, al
tempo, non esisteva una legislazione adatta.
*
Questa sentenza non è un precedente, semplicemente perchè la
legislazione è cambiata -vedi decreto Urbani-.
*In Italia le leggi non possono essere retro-attive, quindi gli imputati
devono essere giudicati in base alle leggi vigenti all'epoca; anche il
fatto deve costituire reato in basi alle leggi del momento, per questo
la cassazione punta sulla differenza tra "fine di lucro" e "scopo di*
*profitto".
Sper di non essere stato pedante :), ma in questi giorni si è fatta una
grande confusione -sopra e sotto il cielo....-
Questo è il link della sentenza:
http://www.diritto-in-rete.com/sentenza.asp?id=331
Saluti,
Il Monaco Obbediente