Autor: antonio bruno Data: Para: forumgenova Asunto: [NuovoLab] campagna per la ripubblicizzazione acqua a genova
Si avvicina l'inizio della raccolta di firme per la proposta di legge
nazionale di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione dell'acqua.
La sede genovese, operativa dopo il 2 gennaio 2007, e' la sede della CGIL
di Palazzo Tursi, via Garibaldi 9, 3 piano sopra avvocatura.
Numero di telefono: 010-5572402
Altri contatti (per la Provincia di Genova):
Antonio Bruno 339 3442011
Donatella Rizzo 335 7760999
Chiara Volpato 339 4342423
mail: liguriaacquapubblica@???
mailing list: contrattoacqualiguria@???
per aderire inviare un messaggio vuoto a
contrattoacqualiguria-subscribe@???
il 27 dicembre alle ore 17.00 faremo una riunione organizzativa per la
provincia di genova a palazzo Tursi.
Siete tutte/i invitate/i.
per il coordinamento provinciale genovese. Antonio Bruno
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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE CONCERNENTE :
PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE E
DISPOSIZIONI PER LA RIPUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO
Articolo 1 (Finalità)
1. La presente legge, ai sensi dell'art. 117, lettere m) ed s), della
Costituzione, detta i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e
governato il patrimonio idrico nazionale.
2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di favorire la definizione di
un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in
grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.
Articolo 2 (Principi generali)
1. L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale.
La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile
sono garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona.
2. L'acqua è un bene finito, indispensabile all'esistenza di tutti gli
esseri viventi.
Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non
mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata
secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato
salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire
di un integro patrimonio ambientale.
Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle
risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità
dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi
geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.
3. L'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana è prioritario
rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo.
Come tale, deve essere sempre garantito, anche attraverso politiche di
pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto
tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa.
Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione
che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.
4. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e l'alimentazione animale è
prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3.
5. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore
a norma UE fornito dall'autorità competente e installato a cura
dell'utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall'autorità stessa.
Articolo 3 (Principi relativi alla tutela e alla pianificazione)
1. Per ogni bacino idrografico viene predisposto un bilancio idrico entro
due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Il bilancio idrico
viene recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione concernenti
la gestione dell'acqua e del territorio e deve essere aggiornato
periodicamente.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, individua per decreto l'autorità responsabile per la
redazione e l'approvazione dei bilanci idrici di bacino e i relativi
criteri per la loro redazione secondo i principi contenuti nella Direttiva
60/2000/CE al fine di assicurare :
a)il diritto all'acqua;
b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del
patrimonio idrico;
c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla
naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il
mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di
qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli
ecosistemi acquatici naturali.
3. Al fine di favorire la partecipazione democratica, lo Stato e gli enti
locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto
previsto dall'articolo 14 della Direttiva 2000/60 CE su "informazione e
consultazione pubblica".
4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere
vincolato al rispetto delle priorità, così come stabilite all'articolo 2,
commi 3 e 4, e alla definizione del bilancio idrico di bacino, corredato da
una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche.
5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento
del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo
di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai
servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse
soddisfacendo in particolare il principio "chi inquina paga", così come
previsto dall'articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE, fermo restando quanto
stabilito all'articolo 8 della presente legge.
Per esigenze ambientali o sociali gli Enti preposti alla pianificazione
della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al
rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di
remunerazione dell'intero costo.
6. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere
rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a
revisione annuale.
7. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite
"destinabili all'uso umano", non devono di norma essere utilizzate per usi
diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti
altre risorse idriche, nel qual caso l'ammontare del relativo canone di
concessione è decuplicato.
8. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il
raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro
l'anno 2015 come previsto dalla Direttiva 60/2000/CE attraverso:
il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
l'uso corretto e razionale delle acque;
l'uso corretto e razionale del territorio.
9. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi
differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità
competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata
l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico
interessato.
In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il
rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.
10. I piani d'ambito di cui all'articolo 149 del d. lgs. n. 152 del 3
aprile 2006 devono essere aggiornati adeguandoli ai principi della presente
legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai
commi precedenti.
11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova
concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti,
fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere
rilasciata, se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.
Articolo 4 (Principi relativi alla gestione del servizio idrico)
1. In considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo
svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale
(art. 43 Costituzione), il servizio idrico integrato è da considerarsi
servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.
2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della
libera concorrenza, è realizzata senza finalità lucrative, persegue
finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso
meccanismi di fiscalità generale e specifica e meccanismi tariffari.
3. Il presente articolo impegna il Governo italiano all'interno di
qualsiasi Trattato o Accordo internazionale.
Articolo 5 (Governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua)
1. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, la
gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come
definito dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale).
2. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre
infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico
integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per
lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali,
i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio
del demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del codice civile e ad essi si
applica la disposizione dell'art. 824 del codice civile. Essi, pertanto,
sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso
pubblico.
3. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono
essere separate e possono essere affidate esclusivamente ad enti di diritto
pubblico.
Articolo 6 (Ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato
- decadenza delle forme di gestione - fase transitoria)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono possibili
acquisizioni di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico
integrato.
2. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a
terzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non
decadute per contratto, decadono alla medesima data.
3. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a
capitale misto pubblico-privato in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge, se non decadute per contratto, avviano il processo di
trasformazione - previo recesso del settore acqua e scorporo del ramo
d'azienda relativo, in caso di gestione di una pluralità di servizi - in
società a capitale interamente pubblico. Detto processo deve completarsi
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le società risultanti dal processo di trasformazione di cui al comma 3
possono operare alle seguenti vincolanti condizioni :
a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;
b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato;
c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo
a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;
d) obbligo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro tre anni
dalla data di costituzione.
5. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a
capitale interamente pubblico in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge, se non decadute per contratto, completano il processo
di trasformazione in enti di diritto pubblico entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
6. Per le forme di gestione del servizio idrico di cui al comma 5, che
rispettano le condizioni vincolanti di cui al comma 4, lettere a), b), e
c), il termine di cui al comma 5 è prorogabile fino a un massimo di sette
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo,
il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.
8. Con decreto dei ministri competenti da emanare entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definiti i criteri e le modalità alle quali le Regioni e gli enti
locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio e la
qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente
articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e
dei cittadini ai relativi controlli.
Articolo 7 (Istituzione del Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione del
servizio idrico integrato)
1. Al fine di attuare i processi di trasferimento di gestione di cui
all'articolo 6, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio il Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione del
servizio idrico integrato. Il Fondo Nazionale è alimentato dalle risorse
finanziarie di cui all'articolo 12.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo emana un apposito regolamento per disciplinare le
modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
Articolo 8 (Finanziamento del servizio idrico integrato)
1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la fiscalità
generale e specifica e la tariffa.
2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità generale
sono destinati a coprire parte dei costi di investimento e i costi di
erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, come definito
all'articolo 9, comma 3. Ad essi vanno destinate risorse come stabilito
all'articolo 12.
Articolo 9 (Finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa)
1. Con apposito decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce il metodo per
la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per tutti gli
usi dell'acqua, nel rispetto di quanto contenuto nel presente articolo.
2. Si definisce uso domestico ogni utilizzo d'acqua atto ad assicurare il
fabbisogno individuale per l'alimentazione e l'igiene personale. La tariffa
per l'uso domestico deve coprire i costi ordinari di esercizio del servizio
idrico integrato ad eccezione del quantitativo minimo vitale garantito, di
cui al comma 3.
3. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana,
considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito è pari a
50 litri per persona. E' gratuita e coperta dalla fiscalità generale.
4. L'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere
sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad
installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a
garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al
giorno per persona.
5. Per le fasce di consumo domestico superiori a 50 litri giornalieri per
persona, le normative regionali dovranno individuare fasce tariffarie
articolate per scaglioni di consumo tenendo conto :
a) del reddito individuale; b) della composizione del nucleo familiare; c)
della quantità dell'acqua erogata; d) dell'esigenza di razionalizzazione
dei consumi e di eliminazione degli sprechi.
6. Le normative regionali dovranno inoltre definire tetti di consumo
individuale, comunque non superiori a 300 litri giornalieri per abitante,
oltre i quali l'utilizzo dell'acqua è assimilato all'uso commerciale; di
conseguenza la tariffa è commisurata a tale uso e l'erogazione dell'acqua è
regolata secondo i principi di cui all'articolo 2.
7. Le tariffe per tutti gli usi devono essere definite tenendo conto dei
principi di cui all'articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE e devono
contemplare, con eccezione per l'uso domestico, una componente aggiuntiva
di costo per compensare :
a) la copertura parziale dei costi di investimento; b) le attività di
depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare
l'impatto delle attività per cui viene concesso l'uso dell'acqua; c) la
copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e controllo.
Articolo 10 (Governo partecipativo del servizio idrico integrato)
1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio
idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia
partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle
decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e
gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del
territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme
e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto.
2. Ai sensi dell'articolo 8 d. lgs. 267/2000, gli strumenti di democrazia
partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli Statuti
dei Comuni.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Governo definisce la Carta Nazionale del Servizio Idrico Integrato, al fine
di riconoscere il diritto all'acqua, come definito all'articolo 9, comma 3,
e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico
integrato. La Carta Nazionale del Servizio Idrico Integrato disciplina,
altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa,
definendo le eventuali sanzioni applicabili.
Articolo 11 (Fondo Nazionale di solidarietà internazionale)
1. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abitanti
del pianeta, e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale
universale che lo garantisca, è istituito il Fondo Nazionale di solidarietà
internazionale da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua,
gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle
comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con
l'esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico.
2. Il Fondo si avvale, fra le altre, delle seguenti risorse :
a) prelievo in tariffa di 1 centesimo di Euro per metro cubo di acqua
erogata a cura del gestore del servizio idrico integrato; b) prelievo
fiscale nazionale di 1 centesimo di Euro per ogni bottiglia di acqua
minerale commercializzata.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo emana un apposito regolamento per disciplinare le
modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
Articolo 12 (Disposizione finanziaria)
1. La copertura finanziaria della presente legge, per quanto attiene alla
fiscalità generale, di cui all'articolo 8, comma2, e al Fondo Nazionale per
la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 7,
comma 1, è garantita attraverso :
a) la destinazione, in sede di approvazione della Legge Finanziaria, di una
quota annuale di risorse non inferiore al 5% delle somme destinate
nell'anno finanziario 2005 alle spese militari, prevedendo per queste
ultime una riduzione corrispondente;
b) la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di Euro/ anno,
delle risorse derivanti dalla lotta all'elusione e all'evasione fiscale;
c) la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni emesse in violazione
delle leggi di tutela del patrimonio idrico;
d) la destinazione di una quota parte, non inferiore al 10%, dell'I.V.A.
applicata sul commercio delle acque minerali;
e) l'allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti
dall'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla
produzione e l'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico;
2. Il Governo è delegato a adottare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di
definizione della tassa di scopo di cui al comma 1, lettera e .
3. Le risorse destinate dagli Enti Locali al finanziamento del servizio
idrico integrato, secondo le modalità di cui alla presente legge, non
rientrano nei calcoli previsti dal patto di stabilità interno previsto
dalla Legge Finanziaria annuale.
Articolo 13 (Abrogazione)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.