Ciao a tutte/i di seguito i decreti sulle acque minerali sospese, 112 non
hanno presentato domanda. Altre 11 l'hanno presentata ma non sono risultate
idonee. Oggi ho chiamato il Manifesto per avere maggiori informazioni, a
loro volta hanno ricevuto una telefonata del Presidente dell'associazione
che rappresenta le acque minerali, il quale ha riferito che il 90% delle
acque in questione non sono in commercio. Domani ci sarà sul manifesto una
sua lettera con una replica del giornale.
In ogni caso come Gruppo Consumo Critico una piccola inchiesta su alcune
di queste acque, potremmo provare a farla.
Abbracci, Stefano
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-12-30&redazione=04A12945&numgu=305&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-12-30&redazione=04A12944&numgu=305&progpag=1&sw1=0&numprov=0
DECRETO 28 dicembre 2004 Sospensione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto
ministeriale 29 dicembre 2003, della validita' dei decreti di riconoscimento
delle acque minerali. (GU n. 305 del 30-12-2004)
IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria Visto il regio decreto
28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.
542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare
gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi
chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi
limiti massimi ammissibili, nonche' la modifica dei limiti massimi ammissibili
per i parametri arsenico e manganese; Visto che l'art. 17, comma 2, del
sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato
dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare la rispondenza
delle acque minerali gia' riconosciute alle nuove disposizioni normative,
ha previsto la revisione dei riconoscimenti e, a tal fine, ha reso obbligatorio
produrre al Ministero della salute, entro il termine del 31 ottobre 2004,
certificati analitici relativi alla determinazione dei soli parametri antimonio,
arsenico e manganese; Considerato che il suddetto art. 17, comma 2, prevede
altresi' che la mancata ricezione nel termine del 31 ottobre 2004 dei certificati
analitici relativi alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico
e manganese comporta la sospensione, a far data dal 1° gennaio 2005, della
validita' del decreto di riconoscimento; Preso atto che da parte dei soggetti
titolari dei riconoscimenti delle sotto elencate acque minerali non e' pervenuta
alcuna certificazione analitica nel termine del 31 ottobre 2004; Visto il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. 1) Ai sensi
dell'art. 17, comma 2, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542,
come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, in considerazione
della mancata ricezione dei certificati analitici entro il termine del 31
ottobre 2004, e' sospesa, a far data dal 1° gennaio 2005, la validita' dei
decreti di riconoscimento delle seguenti acque minerali naturali:
Acqua della Grotta di Conversano (Bari); Acqua del Limbara di Tempio Pausania
(Sassari); Acqua Madonna delle Grazie - Sorgente Acquarolo di Castei San
Vincenzo (Isernia); Acqua Terziana di Terzo d'Aquileia (Udine); Acquabaida
di Palermo; Acquevive di Rocchetta al Volturno (Isernia); Agabuna di Frisanco
(Pordenone); Albaviva di Valli del Pasubio (Vicenza); Amica di Cerreto di
Spoleto (Perugia); Antica Fonte di Barbarano di Barbarano (Vicenza); Arvenis
di Ovaro (Udine); Ativa di Transacqua (Trento); Augina di Scorze' (Venezia);
Aurora di Castelletto d'Orba (Alessandria); Bagolino di Bagolino (Brescia);
Benaglia di Lazise (Vercelli); Bonora di Montefiora Conca (Rimini); Camorei
di Borgo San Dalmazzo (Cuneo); Canali di Carmiano (Lecce); Canay di Murialdo
(Savona); Certosa Fonte Camarda di Polia (Vibo Valentia); Certosa Fonte
Serrine di Polia (Vibo Valentia); Certosa Fonte Pietre Bianche di Polia
(Vibo Valentia); Ciappazzi di Castroreale (Messina); Cinciano di Poggibonsi
(Siena); Cinzia di Pennabilli (Pennabilli); Cisano di Bardolino (Verona);
Col de' Venti di Muccia (Macerata); Corona di San Giuliano Terme (Pisa);
Faito di Castellammare di Stabia (Napoli); Fonte del Parco di Montefiorino
(Modena); Fonte della Virtu' di Pontermoli (Massa); Fonte Cerreto di Montecavallo
(Macerata); Fonte della Buvera di Anzolo d'Ossola (Verbania); Fonte di Tito
di Greve in Chianti (Firenze); Fonte Geu di Forni Avoltri (Udine); Fonte
Maddalena di Ardea (Roma); Fontemura di Arezzo; Fontenova di Fornovo di
Taro (Parma); Fonte Napoleone di Marciana (Livorno); Fonti Feja di Castelletto
d'Orba (Alessandria); Fucoli di Chianciano (Siena); Futura di Pianipoli
(Catanzaro); Gajum di Canzo (Como); Gallo di Montefortino (Ascoli Piceno);
Gemma di Monasterolo del Castello (Bergamo); Generosa di San Miniato (Pisa);
Giada di Salerno (Salerno); Giardinella di Fasano (Brindisi); Goccia Azzurra
di San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia); Goccia Diamante di Cimadolmo (Treviso);
Idrea di Tonadico (Trento); La Vena d'Oro di Ponte nelle Alpi (Belluno);
La Vittoria di Courmayeur (Aosta); L'Aqua di Arezzo; Laurentina di Roma;
Lavagello di Castelletto d'Orba (Alessandria); Lentula di Cantagallo (Prato);
Leona di Montevarchi (Arezzo); Levico Forte di Levico Terme (Trento); Le
Grazie di Salzano (Venezia); Lizzarda di Recoaro (Vicenza); Lyde di Vitulazzo
(Caserta); Madonna della Guardia di Ceranesi (Genova); Madonna dell'Ambro
di Montefortino (Ascoli Piceno); Margherita della Sila di Spezzano (Cosenza);
Maxim's di Stia (Arezzo); Mia di Scarperia (Firenze); Montechiaro di Conversano
(Bari); Monteferrante di Monteferrante (Chieti); Monticello di Loro Ciuffenna
(Arezzo): Montinverno di Medesano (Parma); Oropa di Biella; Paraviso di
Lanzo d'Intelvi (Como); Perna della Certosa di Polia (Vibo Valentia); Piagge
del Prete di Genga (Ancona); Pieve di Calci (Pisa); Pradicino Rio delle
Ghiaie di Riolunate (Modena); Preistorica di Amandola (Ascoli Piceno); Preziosa
di Stresa (Novara); Primia di Transacqua (Trento); Radiosa di Casteldeci
(Pesaro); Riviana di Varano di Melegari (Parma); Rivivo di Pomarance (Pisa);
Roana di Ussita (Macerata); Rocca Bianca di Novara di Sicilia (Messina);
Rocca Galgana di Fornovo di Taro (Parma); Rocche Valletti di Varese Ligure
(La Spezia); Sacromonte di Varallo (Vercelli); San Donato di Napoli (Napoli);
San Felice di Pistoia; San Germano di Vitulazzo (Caserta); San Leopoldo
di Casciana Terme (Pisa); San Marco di Minturno (Latina); San Marino di
Sassofeltrio (Pesaro); San Moderanno di Berceto (Parma); San Nicodemo di
Mammola (Reggio Calabria); San Pancrazio Trescore di Trescore Balneario
(Bergamo); Santa di Chianciano (Siena); Santhe' di Mombaroccio (Pesaro);
Santo Raggio di Assisi (Perugia); Scheber di Macugnaga (Verbania); Serenissima
di Cornuda (Treviso); Silvana di Galeata (Forli); Smeralda di Monasterolo
del Castello (Bergamo); Sorgente degli Ontani di Arcidosso (Grosseto); Sorgente
San Michele di Casal Martino di Celano (L'Aquila); Tamerici di Montecatini
Terme (Pistoia); Valle d'Itria di Martina Franca (Taranto); Vallicelle di
Montopoli Valdarno (Pisa); Valviva di San Giorgio in Bosco (Padova); Varanina
di Medesano (Parma); Verde di Riardo (Caserta); Verna di Chiusi della Verna
(Arezzo); Vesuvio di Ercolano (Napoli).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e comunicato alla Commissione europea. Tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti ai soggetti titolari dei riconoscimenti
delle acque minerali di cui al presente decreto e di comunicazione alle
regioni competenti per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti
di competenza.
Roma, 28 dicembre 2004
Il direttore generale: Greco
DECRETO 28 dicembre 2004 Sospensione, ai sensi dell'articolo 17, commi 2
e 4, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato
dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, della validita' dei decreti di
riconoscimento di alcune acque minerali. (GU n. 305 del 30-12-2004)
IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale
20 gennaio 1927; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto ministeriale
12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono,
tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali
dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili,
nonche' la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico
e manganese; Visto che l'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale
12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29
dicembre 2003, per verificare la rispondenza delle acque minerali gia'
riconosciute alle nuove disposizioni normative, ha previsto la revisione
dei riconoscimenti e, a tal fine, ha reso obbligatorio produrre al
Ministero della salute, entro il termine inderogabile del 31 ottobre 2004,
certificati analitici relativi alla determinazione dei soli parametri antimonio,
arsenico e manganese; Considerato che ai sensi del piu' volte citato decreto
ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre 2003, la valutazione di conformita' della certificazione analitica
prodotta e' effettuata sentito il Consiglio superiore di sanita';
Visto che il Consiglio Superiore di Sanita', nella seduta del 14 dicembre
2004, ha espresso parere non favorevole in merito alle analisi chimiche
relative alle sotto elencate acque minerali naturali per le motivazioni
indicate a fianco di ciascuna: 1. Diamante: il valore del parametro
arsenico e' superiore al limite previsto dalla normativa vigente. 2. Fonte
Garbarino: il valore del parametro arsenico e' superiore al limite previsto
dalla normativa vigente. Non risulta essere stata effettuata la determinazione
del parametro stesso dopo il trattamento. 3. Fontealta: il valore
del parametro arsenico e' superiore al limite previsto dalla normativa
vigente. La dicitura «inferiore a», riportata nei referti analitici
per il parametro antimonio deve essere riferita al limite di rivelabilita'
del metodo utilizzato, calcolato come riportato nell'allegato I, nota
3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003, e non al limite massimo
ammissibile. 4. Giulia: il valore del parametro arsenico e' superiore al
limite previsto dalla normativa vigente. 5. La Francesca: il valore del
parametro arsenico e' superiore al limite previsto dalla normativa vigente.
6. Nevissima: il valore del parametro arsenico e' superiore al limite
previsto dalla normativa vigente. 7. San Lorenzo: il valore del parametro
manganese e' superiore al limite previsto dalla normativa vigente. La
dicitura «inferiore a», riportata nei referti analitici per i parametri
antimonio e arsenico deve essere riferita al limite di rivelabilita'
del metodo utilizzato, calcolato come riportato nell'allegato I,
nota 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003, e non al limite
massimo ammissibile. 8. San Paolo: il valore del parametro manganese
e' superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Non risulta
essere stato effettuato il trattamento per l'abbattimento degli
elementi instabili. Mancano le analisi successive al trattamento.
Manca l'analisi della miscela. 9. San Pietro: il valore del parametro
manganese e' superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Non
risulta essere stato effettuato il trattamento per l'abbattimento
degli elementi instabili. Mancano le analisi successive al trattamento.
10. Sanfaustino: il valore del parametro manganese e superiore al limite
previsto dalla normativa vigente. Non risulta essere stata effettuata
la determinazione del parametro stesso dopo il trattamento di demanganizzazione.
11. Virginia il valore del parametro arsenico e' superiore al limite
previsto dalla normativa vigente. La dicitura «inferiore a», riportata
nei referti analitici per il parametro antimonio deve essere riferita
al limite di rivelabilita' del metodo utilizzato, calcolato come riportato
nell'allegato I, nota 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003,
e non al limite massimo ammissibile; Considerato che, alla luce delle
sopra riportate motivazioni, non puo' ritenersi garantita la tutela della
salute dei consumatori; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
1) Ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 12
novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre
2003, in considerazione della valutazione non favorevole
effettuata dal Consiglio superiore di sanita' in merito alla certificazione
analitica prodotta, a far data dal 1° gennaio 2005, e' sospesa la validita'
dei decreti di riconoscimento delle seguenti acque minerali naturali
per le motivazioni di cui alle premesse del presente decreto, indicate a
fianco di ciascuna:
1. Diamante di Codrongianos (Sassari);
2. Fonte Garbarino di Lurisia di Roccaforte Mondovi' (Cuneo);
3. Fontealta di Roncegno (Trento);
4. Giulia di Anguillara (Roma);
5. La Francesca di Rionero in Vulture (Potenza);
6. Nevissima di Vinadio (Cuneo);
7. San Lorenzo di Bognanco (Novara);
8. San Paolo di Roma;
9. San Pietro di Roma;
10. Sanfaustino di Massa Martana (Perugia);
11. Virginia di Prata Camportaccio (Sondrio).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e comunicato alla Commissione europea. Il presente decreto sara'
trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della
giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.
Roma, 28 dicembre 2004
Il direttore generale: Greco