mi sembra interessante e agile
carlo
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From: "Carlo Gubitosa" <c.gubitosa@???>
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Sent: Tuesday, March 04, 2003 5:49 PM
Subject: MINIDOSSIER SULLA LEGGE BOSSI-FINI
> Fonte: http://www.unionefemminile.it/resoconti/febbraio03_bossifini.htm
>
> La posizione giuridica dello straniero in Italia dopo l'entrata in vigore
> della Legge 189/02
> (Legge Bossi-Fini) con particolare riferimento alle problematiche inerenti
> le donne, i bambini e i nuclei familiari
>
> Resoconto della relazione di Patrizia Comito - a cura di Eleonora Cirant
>
> 1 - Ingresso
> 2 - Rilascio del visto
> 3 - Permesso di soggiorno
> 4 - Lavoro
> 5 - Ricongiungimenti
> 6 - Minori
> 7 - Espulsioni
> 8 - Asilo politico
>
> Come interviene la legge 30.07.2002 n.189, detta anche Bossi-Fini, sulla
> condizione di immigrate e immigrati che vivono
> nel nostro paese? Come incide su lavoro, ricongiungimenti familiari,
> condizione dei minori e donne gravide, ingressi,
> espulsioni, asilo politico? Ne parla Patrizia Comito, giurista, nel corso
> dell'incontro organizzato da Crinali e Unione
> femminile. La prima legge in materia di immigrazione risale all'86, ed è
> rivolta a regolare principalmente la condizione
> degli stranieri sul piano lavorativo (prima la posizione giuridica dello
> straniero era disciplinata dal testo unico di
> pubblica sicurezza del 1931 e numerose circolari ministeriali); nel 90 la
> legge Martelli introduce nuove norme tra cui la
> programmazione dei flussi di ingresso e l'asilo politico, eliminando la
> riserva geografica, pur rimanendo caratterizzata
> da interventi finalizzati a gestire l'immigrazione come un fenomeno di
> emergenza; nel frattempo si susseguono sanatorie su
> sanatorie, che a loro volta incrementano il flusso migratorio. Il Testo
> unico D.L.vo 25.07.1998 n.286 (legge Turco-
> Napolitano), rappresenta un punto di arrivo importante, perché per la
prima
> volta interviene in questo campo in modo
> organico, introducendo anche disposizioni che prevedono e garantiscono
> l'esercizio di diritti agli stranieri regolarmente
> soggiornanti, soprattutto se dA lunga data, ponendo il principio che i
> diritti della persona immigrata sono dipendenti dal
> tempo di permanenza della persona in Italia (seguendo in questo le linee
> europee). La legge 189/02 non sostituisce il
> Testo unico, ma lo modifica in alcuni articoli, ricomponendo quel legame
> tra condizione lavorativa e diritti che il Testo
> precedente aveva evitato di assolutizzare valorizzando la posizione
> regolare dello straniero in quanto tale non solo in
> quanto lavoratore. Vediamo in quali punti la nuova legge modifica le
> precedente, e con quali conseguenze:
>
>
> - Ingresso: rimangono invariate le condizioni: avere un documento di
> viaggio, documentare lo scopo, indicare l'alloggio,
> avere mezzi di sussistenza, non essere in condizione di inammissibilità,
> (non essere quindi inserito nel Servizio di
> Informazione Schengen - SIS); su questo punto la Bossi-Fini interviene,
> prevedendo espressamente l'inammissibilità di
> stranieri condannati per alcuni reati specificamente elencati; la condanna
> per uno di tali reati rende lo straniero non
> solo inammissibile ma, qualora già regolarmente soggiornante, passibile di
> revoca o di non rinnovo del permesso di
> soggiorno .. La legge interviene sui decreti flusso, ovvero quei
> provvedimenti emanati ogni anno dal Presidente del
> Consiglio dei Ministri per determinare le quote di ingresso; il Presidente
> del Consiglio dei Ministri ha ora la
> discrezionalità di emanare o meno il decreto flussi qualora lo stesso non
> sia stato pubblicato nei termini di legge (entro
> il 30 novembre di ogni anno)
>
>
> - Rilascio del visto: i Consolati italiani possono non motivare il diniego
> di un visto per turismo qualora lo richiedano
> motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in deroga alla legge
> 241/90 sul procedimento amministrativo.
>
>
> - Permesso di soggiorno: è introdotto l'obbligo di lasciare l'impronta
> digitale in fase di rilascio e rinnovo del permesso
> di soggiorno. La durata massima del permesso è di due anni, (nel Testo
> unico il periodo di validità, nel caso di rinnovo,
> era pari al doppio del periodo precedente)
>
>
> - Lavoro: è introdotto un nuovo documento, il contratto di soggiorno, che
è
> assimilabile ad un contratto di lavoro, ma è
> rilasciato dalla Prefettura Sportello Unico per l'Immigrazione, e aumenta
> gli oneri per il datore di lavoro, che deve
> garantire l'alloggio e le spese per il rimpatrio. Attenzione, tali
garanzie
> non sono una novità, erano già previste e la
> loro applicazione era molto difficoltosa, in particolare nell'86 le spese
> per il rimpatrio sono state sostituite dalla
> trattenuta del 0,5% dello stipendio del lavoratore per un nuovo fondo per
> il rimpatrio, tale fondo, non aveva dato frutti,
> se non alle casse dell'Inps, e per questo motivo era stato eliminato dal
> Testo unico. Il contratto di soggiorno è
> obbligatorio per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro
> subordinato, va redatto e depositato allo
> Sportello unico per l'immigrazione che, però, non è ancora stato
istituito,
> dal momento che, a tutt'oggi, non è stato
> emanato il Regolamento attuativo della legge Bossi-Fini. Le collaborazioni
> coordinate e continuative sono assimilate al
> lavoro subordinato.
>
>
> - Ricongiungimenti: se ne occuperà lo Sportello unico presso la
Prefettura,
> quando ci sarà; i documenti necessari
> comprendono anche quello di verifica del legame parentale, e devono
seguire
> un percorso tortuoso, dovendo passare anche
> dal Consolato italiano per essere tradotti e legalizzati I parenti con cui
> ci si può ricongiungere sono, come prima,
> minori a carico e coniugi, mentre diventa praticamente impossibile
> ricongiungersi ai genitori. L'uomo islamico e poligamo
> ha diritto a ricongiungersi con una sola delle mogli, dato che la legge
> italiana non prevede la poligamia; la donna
> sudamericana convivente e non sposata non può ricongiungersi al compagno,
> dato che la legge italiana non prevede le
> famiglie di fatto. In alcuni paesi europei le legislazioni contemplano le
> situazioni di coppia regolate in modo diverso
> nel paese di provenienza, e questa flessibilità concorre a determinare i
> flussi migratori.
>
>
> - Minori: per l'iscrizione sul permesso di soggiorno del genitore occorre
> esibire il certificato di nascita tradotto e
> legalizzato dal Consolato italiano; per molti paesi di provenienza, è
posta
> la condizione che per la legalizzazione sia
> presente fisicamente il minore; ciò che accade nella realtà, è che i
minori
> sono già in Italia, per cui diventa
> impossibile garantirgli un permesso di soggiorno. La nuova legge introduce
> una novità sui minori non accompagnati, che
> quindi non hanno adulti che li rappresentano legalmente. Già nel testo del
> 98 il rimpatrio dei minori non era autorizzato
> a seguito di indagine sull'esistenza dei genitori nel paese d'origine e
> sulla loro condizione; l'indagine doveva essere
> condotta da un Comitato centrale, che però è andato subito in tilt,
creando
> una situazione di precarietà. La 189/02 non ha
> cambiato i compiti del Comitato, del quale rimangono valide le finalità, e
> inefficaci gli effetti, ha previsto una
> possibile permanenza in Italia dei minori che per due anni abbiano seguito
> un progetto educativo purchè entrati in Italia
> all'età di almeno 16 anni e vi siano le condizioni di alloggio e lavoro o
> formazione. Tale previsione non modifica molto
> l'assetto precedente infatti deve comunque essere il Comitato a decidere
in
> merito alla permanenza, sempre a seguito di
> indagini sui genitori.
>
>
> - Esplusione: deve sempre essere eseguita con accompagnamento alla
> frontiera tranne nei casi di stranieri irregolari. Il
> divieto di reingresso in Italia è ora pari a 10 anni. Se la persona
espulsa
> rientra prima dei 10 anni, scattano
> provvedimenti penali a cascata. Negli ultimi giorni si sta diffondendo la
> notizia che chi ha fatto richiesta di sanatoria
> e questa è respinta, viene convocato/a direttamente dalla Prefettura, come
> per accertamenti e rilascio di documenti
> regolari, mentre invece da lì è portato/a direttamente nei Centri di
> detenzione temporanea. Altra innovazione,
> l'espulsione può (deve, in determinati casi) essere sostitutiva della pena
> detentiva (espulsione come misura sostitutiva o
> alternativa alla pena). Alcune categorie di persone sono ancora
> inespellibili; tra queste ci sono le donne in gravidanza
> (e fino al sesto mese di vita della prole), per le quali rimane tuttavia
il
> problema della tutela sanitaria. Alcuni
> ospedali, infatti, appellandosi all'applicazione rigorosa della legge, non
> danno le prestazioni sanitarie gratuite nel
> caso in cui la donna non sia in possesso di regolare permesso, e quindi
non
> possa iscriversi al servizio sanitario
> nazionale. Questo accade sempre più frequentemente infatti il permesso di
> soggiorno viene dato solo dichiarando
> un'abitazione che difficilmente è denunciabile perché il titolare della
> casa ha resistenze di vario genere ad esporsi. Il
> problema è di natura puramente economica, la struttura sanitaria infatti
> non riesce a coprire il costo della prestazione
> senza iscrizione al servizio sanitario, e l'attribuzione di un Codice STP
> non garantisce i previsti rimborsi da parte del
> Ministero dell'Interno, di conseguenza si fanno ricadere i costi sulla
> donna straniera, con palese violazione del diritto
> ad un suo trattamento equivalente a quello delle donne italiane in
gravidanza.
>
>
> - Asilo politico. L'Italia è l'unico Stato che non ha una legge organica
in
> materia; la Bossi-Fini ha introdotto delle
> disposizioni, che riducono le possibilità di ottenerlo, in quanto riducono
> i tempi di analisi lasciando intatta la
> quantità di documentazione. In ogni caso il /la richiedente sarà
> trattenuto/a in un centro di detenzione temporanea o, a
> seconda, in un centro di identificazione.
>
> Resoconto a cura di Eleonora Cirant
>
> LINK UTILI
>
> Testo della Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in
> materia di immigrazione e di asilo" -
> http://www.parlamento.it/parlam/leggi/02189l.htm
>
> Esame comparativo della legge 286/98 "Testo unico" e della 39/90 con la
> legge 189/02 "Bossi-Fini" -
> http://www.anolf.it/download/comparativoTestoUnico_S795B.PDF
>
> Ricongiungimenti familiari: cosa cambia con la legge Bossi-Fini, dal sito
> www.emiliaromagnasociale.it -
> http://www.emiliaromagnasociale.it/immigrazione/ricongfamiliari.pdf
>
> Numerosi articoli sul sito www.redattoresociale.it, inserendo la stringa
> *bossi-fini* nella maschera del motore di ricerca
>
> Altri articoli sul sito www.carta.org -
>
> Sito del Consultorio per le famiglie interetniche, presso CADR - Centro
> ambrosiano di documentazione per le religioni -
> http://www.cadr.it/consultorio.htm
>
>