[ssf] Fw: [am-fao-wto] Vademecum Legale per Manifestanti e M…

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Autor: Marco Schiaffino
Data:  
Temat: [ssf] Fw: [am-fao-wto] Vademecum Legale per Manifestanti e Media Attivisti
Ricevo ed inoltro (sarà, ma a me sembra lo stesso che avevano mandato per
Genova...)

Marco(s)


>
>
> Vademecum Legale per Manifestanti
> a cura del Genoa Legal Forum
>
>
>
> SUGGERIMENTI GENERALI
>
>
> 1.. Portare sempre con sé un documento di identità (l'ideale è la carta

d'identità) ed esibirla sempre ad ogni richiesta dell'autorità (Polizia,
> Carabinieri, Finanza, Vigili Urbani ecc.). In caso non si abbia con sé il

documento è obbligatorio, se richiesti, declinare le proprie generalità
> corrette; l'autorità può portare in ufficio la persona senza documenti per

una verifica della correttezza delle generalità e per una più completa
> identificazione, pertanto avere con sé un documento consente spesso di

evitare notevoli fastidi. Il rifiuto di generalità è reato punito in
> alternativa con pena pecuniaria o pena detentiva. Fornire generalità false

è reato punito con pena pecuniaria o pena detentiva più elevata. Nel caso
> in cui la richiesta provenga da persone in borghese, si può chiedere che

la persona si qualifichi. Peraltro dopo che l'agente si è qualificato torna
> obbligatorio fornire documenti e generalità.
>
>
> 2.. Cercare di evitare il dialogo diretto con le forze dell'ordine,

lasciandolo eventualmente ai responsabili delle associazioni, per evitare
che
> anche le migliori intenzioni possano venire male interpretate.
>
>
> 3.. Cercare di essere sempre vicini a qualche conoscente o ancor meglio di

rimanere aggregati per gruppi di affinità, in modo da poter essersi
> reciprocamente di aiuto per ogni evenienza; cercare di tenere sempre gli

occhi aperti su quello che succede intorno a sé, in modo che ogni
> manifestante possa diventare un testimone di eventuali lesioni di diritti

che si possano verificare.
>
>
>
> POSSIBILI REATI
>
>
> Fare un elenco dei reati che possono essere commessi nel corso di una

manifestazione è un grande esercizio di fantasia, nel senso che ogni tipo di
> reato può essere commesso in occasione di una manifestazione.
> In realtà però quasi tutti i reati sono facilmente comprensibili e non è

necessario una particolare spiegazione per capire, ad esempio, che cosa sono
> le lesioni personali, il danneggiamento, il furto, la rapina e che chi

commette fatti del genere approfittando della manifestazione, può essere
> arrestato e risponde del suo comportamento. Teoricamente è prevista

l'aggravante di aver commesso i fatti in occasione di una manifestazione, ma
> generalmente non viene
> contestata.
>
> La maggioranza dei reati indicati sono puniti con pene non elevatissime,

ma prevedono la possibilità, spesso esercitata, di arrestare la persona
colta
> in flagranza di reato, ossia la persona che viene bloccata nel momento in

cui commette il reato o comunque subito dopo.
>
> Vi sono invece alcuni reati che sono caratteristici ed intrinseci proprio

alle manifestazioni e possono essere commessi anche con comportamenti che a
> prima vista potrebbero sembrare legittimi.
>
> 1)
>
>
> Resistenza a pubblico ufficiale (artt.336-339 c.p.).
>
> La resistenza a pubblico ufficiale è punita se commessa con violenza o con

minaccia. Per resistenza si intende il costringere un pubblico ufficiale a
> fare od omettere un atto del proprio ufficio o comunque impedirgli di

compiere un atto del proprio ufficio. In tal senso quando il pubblico
ufficiale
> sta facendo una "carica", purché sia stata comandata legittimamente (ma

sarebbe poi molto difficile dimostrare l'illegittimità della carica) sta
> compiendo un atto del proprio ufficio. Per violenza si intende un

qualunque comportamento che comporta l'utilizzo della forza, mentre per
minaccia si
> intende un qualunque comportamento che minaccia l'uso della forza. In tal

senso è considerata violenza anche il semplice strattone dato per liberarsi
> dalla stretta con cui si viene trattenuti. Non è invece resistenza

rimanere fermi, in piedi o per terra, o farsi trascinare. È consentito
l'arresto in
> flagranza.
>
> 2)
>
>
> Radunata sediziosa (art.6654,655 c.p.).
>
> La radunata sediziosa è un insieme di almeno 10 persone che offende o

minacce la pubblica autorità o fa sorgere pericolo per il mantenimento
> dell'ordine pubblico. È una norma che va letta collegata con la

possibilità per la pubblica autorità di disperdere una manifestazione non
autorizzata.
> È infatti consentito all'Autorità disperdere una manifestazione non

autorizzata o comunque intimare di disperdere una manifestazione quando ci
siano
> problemi di ordine pubblico. In tal caso chi, per obbedire all'ingiunzione

dell'Autorità, si ritira dalla radunata, non è punibile. È un reato che
> normalmente non viene contestato, ma è una norma importante per chiarire

il funzionamento del sistema. In ogni caso non si può essere arrestati solo
> per questo reato.
>
> 3)
>
>
> Travisamento (art.5 L.152/75).
>
> È vietato l'uso di caschi protettivi, o di mezzi che rendano difficoltoso

il riconoscimento della persona, nelle manifestazioni pubbliche. Anche per
> questo reato non è consentito l'arresto in flagranza.
>
> 4)
>
>
> Interruzione di pubblico servizio (art.340 c.p.).
>
> E' punito chi interrompe o turba il regolare svolgimento di un ufficio, un

servizio pubblico o di pubblica necessità. Non dovrebbero esserci problemi
> di questo genere, ma comunque è necessario consentire il transito dei

mezzi di pubblica assistenza e di tutti i mezzi esercitanti un servizio
> pubblico. Potrebbero sorgere problemi anche in caso di blocco ferroviario,

ma probabilmente in quei giorni non funzioneranno treni.
>
> 5)
>
>
> Atti osceni in luogo pubblico (art.527 c.p.).
>
> È punito chi, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie atti

osceni. A Goteborg qualcuno ha salutato i Grandi del mondo con la parte
> posteriore del proprio corpo. Anche se si spera che su reati di questo

genere ci sia una certa tolleranza, data la loro sostanziale inoffensività,
> comunque tale comportamento è sanzionato con pena detentiva, anche se non

è consentito l'arresto in flagranza.
>
> 6)
>
>
> Istigazione a delinquere ed a disobbedire alle leggi (art.414-415 c.p.).
>
> È punito chi istiga altri a commettere uno o più reati o comunque a

disobbedire alle leggi di ordine pubblico. È esclusa dalla sanzione la pura
e
> semplice manifestazione del pensiero.
>
> Questo significa che incitare una parte di corteo che sta caricando al

polizia è un'istigazione a delinquere, mentre sostenere la legittimità di
> questo comportamento in una discussione non è reato. Trattandosi di un

reato di tipo ideologico viene contestato generalmente solo quando
> l'istigazione è concreta ed è relativa ad un reato particolarmente grave.

Ciò non toglie che alcuni comportamenti che spiegano come fare o incitano a
> tenere comportamenti illegittimi sono reati che rientrano in questa

fattispecie, per la quale è prevista anche la possibilità di arresto in
flagranza.
>
>
>
> COMPORTAMENTO IN CASO DI ARRESTO
>
> In caso di arresto è comunque sempre opportuno mantenere un comportamento

il più calmo possibile ed evitare liti o discussioni con le forze
> dell'ordine che hanno operato l'arresto o addette alla custodia.

Generalmente è inutile lamentarsi con un agente dell'operato del suo
collega, serve
> solo a farsi guardare male anche da quell'agente. È opportuno non

rilasciare nessun tipo di dichiarazione su quello che è avvenuto, neanche a
livello informale.
> È invece necessario nominare l'avvocato e chiedere che venga informato

immediatamente del proprio arresto. L'avvocato infatti ha la possibilità di
> comunicare con l'arrestato anche subito dopo l'avvenuto arresto o fermo e

quindi è l'unica persona che può in qualche modo intervenire per impedire
> abusi o problemi ulteriori. Si possono nominare fino ad un massimo di 2

difensori. In ogni caso sappiate che al massimo entro 4 giorni verrete
> condotti davanti al Giudice per la convalida dell'arresto; in caso di

persona incensurata e di arresto per fatti non particolarmente gravi è
possibile
> che il P.M. decida la scarcerazione immediata e quindi essere liberati

dopo una sola notte. Ma ATTENZIONE non potrete telefonare voi al vostro
> avvocato per cui dovrete dire che non vi ricordate il nome e che la

polizia telefoni a uno dei numeri del centro giuridico che ve lo
rintraccerà.
>
>
> RECAPITI PER GARANTIRSI IL PATROCINIO LEGALE
>
> Genoa Legal Forum
>
> Fortezza da Basso - Stanza 15
>
> Tel. 055 4972311
>
> e.mail info@???
>
>
> Vademecum Legale per Media Attivisti
> di Federico Micali (avvocato), tratto da "Media Activism" Ed. Derive

Approdi, p.90
>
>
> VADEMECUM INDYMEDIA
>
>
>
> Questo vademecum vuole dare una visione di insieme dei diritti dei

media-attivisti durante le manifestazioni di piazza, in particolar modo per
chi
> opera in "zone calde". Le aree del diritto da considerare sono molteplici

e vanno da aspetti di diritto costituzionale (libertà di manifestazione del
> pensiero), fino a fattispecie di ordine penale. I fatti purtroppo ci

insegnano come, specialmente in occasioni di manifestazioni pubbliche, tali
> diritti vengano spesso compressi sulla base di un asserito quanto generico

potere di tutela dell'ordine pubblico:
> abbiamo dunque dovuto inserire anche considerazioni che potrebbero essere

utili a quanti si trovassero in situazioni spiacevoli atte a compromettere
> il diritto di cronaca da loro rappresentato, o addirittura la libertà

personale. Questo non sempre servirà ad ottenere un rispetto dei propri
diritti,
> ma la conoscenza e la consapevolezza di questi può essere spesso l'arma

migliore, oltre a dare la possibilità di ottenere, in seguito, giustizia per
> quanto accaduto.
>
>
>
>
> UN INTRODUZIONE SCHEMATICA
>
>
>
> ·
>
>
>
> Il diritto di cronaca è e rimane uno dei cardini fondamentali del nostro

ordinamento e non ammette in linea di massima restrizioni (allo stato
attuale
> nessuna ordinanza prefettizia vieta le riprese nelle zone gialla e rossa);

non è quindi necessario provvedere a richiedere permessi particolari, che
> riguardano eventualmente il diritto di accesso a determinate aree

piuttosto che il diritto di effettuare riprese.
>
> ·
>
>
>
> Allo stesso modo non vi sono limiti predeterminati agli oggetti delle

riprese che dunque possono essere utilizzate per rendere pubblico quanto
> accaduto ed eventualmente anche per fungere da prova ove si proceda

giudizialmente.
>
> ·
>
>
>
> Il tesserino di giornalista non garantisce diritti maggiori a chi lo

possiede; può essere eventualmente utile per dimostrare l'intento lavorativo
> piuttosto che facinoroso, ma difficilmente sarà tenuto in considerazione.
>
> ·
>
>
>
> È estremamente difficile opporsi al sequestro del nastro o della pellicola

proprio perché può contenere immagini che mostrano fatti di reato e come
> tali utilizzabili successivamente dal Pubblico Ministero: il sequestro

però deve sempre essere motivato e l'interessato può successivamente opporsi
e
> chiedere una copia del materiale (ma i tempi non sono brevi).
>
> ·
>
>
>
> Non sembra giustificabile invece il sequestro della telecamera o della

macchina fotografica proprio perché non incarnano di per sé un reato.
>
> ·
>
>
>
> In ogni caso è utile contestare al sequestrante la validità del sequestro,

chiederne le motivazioni che non possono essere diverse da quelle esposte e
> in caso contrario contestargliele, anche ipotizzando un abuso d'ufficio

del Pubblico Ufficiali (art. 323 codice penale). È altresì utile non essere
> soli in modo da poter avere testimonianze (e questa circostanza può essere

fatta notare), cosi come prendere gli estremi del sequestrante.
>
> ·
>
>
>
> Per una maggiore garanzia di recuperare il materiale sequestrato sarà

opportuno contrassegnare in modo indelebile nastri e telecamere.
>
> ·
>
>
>
> Durante le manifestazioni è necessario essere riconoscibili (quindi a

volto scoperto) ed identificabili mediante documento di identità valido e in
> buono stato.
>
> ·
>
>
>
> Nel caso in cui un agente di polizia voglia identificare un manifestante,

questi può insistere perché l'accertamento sia fatto sul posto e mediante
> presentazione di carta di identità: la conduzione in centrale infatti

dovrebbe avvenire solo per arresto o fermo in caso di commissione di reati.
È
> necessario però ricordare che è reato anche il solo essere presente nelle

zone il cui
> ingresso è inibito per ordinanza.
>
> ·
>
>
>
> Nel caso di arresto o fermo, purtroppo non c'è molto da fare se non

nominare un legale di fiducia il quale però a sua volta potrà solo
assistervi per
> l'interrogatorio davanti al Pubblico Ministero. Nei casi meno gravi

tuttavia è facile che verrete rilasciati dopo la compilazione di un verbale
> contenente le motivazioni, salvo poi essere indagati in relazione al reato

a voi ascritto.
>
>
>
>
> Il Vademecum
>
>
>
> 1. La libertà di manifestazione del pensiero.
>
> Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con

la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. (Costituzione della
> Repubblica, art. 21 c.1) Ogni persona ha diritto alla libertà di

espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di
ricevere
> o di comunicare le informazioni e le idee, senza ingerenze da parte di

pubbliche autorità e senza considerazione di frontiere. (Convenzione Europea
> dei Diritti dell'Uomo, art.10) Gli unici limiti alla libertà di

manifestazione del pensiero possono essere rilevati soltanto
> all'interno della stessa Costituzione, quando questa libertà si ponga in

contrasto con altri interessi egualmente rilevanti e tutelati. Il contrasto
> più comune è quello che spesso si pone tra diritto di cronaca ed alcuni

diritti della personalità, come l'onore, l'immagine e la riservatezza (quali
> limiti si trova un giornalista di fronte a possibili violazioni della

reputazione di un soggetto). In questo senso la Corte Costituzionale è
> intervenuta a tutela del diritto di cronaca, ritenuto prevalente anche nel

caso di un contenuto ingiurioso o diffamatorio, in presenza però di alcuni
> requisiti, quali la verità della notizia (o la verità putativa connessa

all'attendibilità della fonte), la sua utilità sociale, e la forma civile
> dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione.
>
>
> 2. Diritto all'immagine
>
> Particolarmente importante è invece - per quello che ci riguarda ed in

rapporto alle riprese video - la relazione tra diritto di cronaca e diritto
> d'immagine del soggetto ripreso o fotografato. Anche in questo caso il

diritto all'immagine cede di fronte al diritto di cronaca quando la
> riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio

pubblico coperto, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici,
> didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti,

avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (art. 97
> legge diritto d'autore 22.4.1941 n.633). In tutti questi casi, infatti,

non è necessario il
> consenso dell'interessato. Non potrà quindi in ogni caso farsi riferimento

al diritto all'immagine per impedire o ostacolare la ripresa o la
> fotografia di eventi svoltisi in pubblico
>
>
> 3. Leggi di pubblica sicurezza e riunioni in luogo pubblico
>
> L'articolo 17 della Costituzione garantisce il diritto dei cittadini di

riunirsi pacificamente e senz'armi, tuttavia per le riunioni in luogo
pubblico
> è richiesto un mero preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto

per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Nel caso del G8
> di Genova, opera infatti un divieto di manifestazione e di riunione per le

zone gialla e rossa, giustificato appunto da motivi di sicurezza e
> incolumità pubblica. Per quanto riguarda le norme che tutelano il

mantenimento dell'ordine pubblico, sono tutt'ora operanti le vecchie norme
del Testo
> Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - familiarmente chiamato TULPS o

anche solo Testo Unico - n.773 del 18.6.1931 (pieno regime fascista).
> L'articolo 1 delega all'Autorità di pubblica sicurezza, sia essa

provinciale o locale, il mantenimento
> dell'ordine pubblico. In occasione del G8, vista l'eccezionalità e la

grave necessità pubblica della circostanza, sarà probabilmente il Prefetto,
che
> incarna l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, o il Questore su

autorizzazione del Prefetto, ad assumere temporaneamente la direzione dei
> servizi di pubblica sicurezza (restando cosi sospesa la competenza

dell'autorità locale di pubblica sicurezza - capo dell'ufficio di pubblica
> sicurezza del luogo, come questore nel capoluogo di provincia e funzionari

preposti al commissariato di polizia, o, in mancanza, sindaco). Il
> Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha poi

facoltà di adottare (di solito con ordinanza) i provvedimenti indispensabili
per
> la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, provvedimenti che, per

assumere efficacia universale nell'ambito territoriale della circoscrizione
> amministrativa, hanno bisogno di essere pubblicati, ai sensi dell'art. 2

del Testo Unico e in questo
> senso si giustifica la divisione in zone della città di Genova. L'articolo

18 del Testo Unico stabilisce le regole generali che devono tenersi in caso
> di "riunioni pubbliche": oltre al citato avviso si ribadisce il potere del

questore di impedire la manifestazione o di prescrivere modalità di tempo e
> di luogo. E' necessario ricordare anche il quinto comma che prescrive la

pena dell'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire quattrocentomila ad un
> milione per chi contravviene a tali prescrizione. Anche nel caso di

manifestazione autorizzata il Testo Unico tiene a precisare che è facoltà
della
> forza pubblica sciogliere la riunione in vari e generici casi anche con

l'uso della forza (ma solo formale invito e... dopo tre squilli di tromba!),
> nonché perseguire legalmente le persone che si rifiutano di eseguire

l'ordine di discioglimento.
> E' pleonastico ricordare come, infatti, l'uso della forza pubblica sia

normalmente attuato.
>
>
> 4. Poteri generali delle forze di pubblica sicurezza
>
> Senza addentrarsi in questa sede nei diversi e molteplici poteri

dell'autorità di pubblica sicurezza (alcuni peraltro già accennati), è
invece utile
> soffermarsi su quelle che sono le circostanze che possono portare

all'accompagnamento in caserma o, nelle peggiori delle ipotesi, all'arresto
o al
> fermo di polizia.
>
>
> Identificazione - Innanzitutto - sempre ai sensi del Testo Unico, art. 4 -

ogni soggetto deve poter essere identificato ed è facoltà dell'autorità
> procedere a rilievi segnaletici per coloro che non siano in grado di

essere identificati: è quindi assolutamente consigliabile portare con sé un
> documento di riconoscimento valido (Carta di Identità o Passaporto) ed in

buono stato. La persona accompagnata per l'identificazione può essere
> trattenuta negli uffici di polizia solo per il tempo effettivamente

necessario all'identificazione e comunque non oltre le 12
> ore. L'esigenza di identificazione può essere spesso utilizzata

arbitrariamente al fine di condurre negli uffici di polizia soggetti
potenzialmente
> scomodi; è utile in questi casi, e dove non sia ipotizzabile altro reato,

insistere per una identificazione sul posto mediante i documenti citati.
> Riconoscibilità - Ogni soggetto deve poi essere sempre riconoscibile, ed è

dunque vietato ai sensi dell'art.5 della legge 152 del 1975, l'uso di
> qualsiasi mezzo idoneo a mascherare le persone (caschi, fazzoletti,

sciarpe ecc.) in modo da impedire o renderne difficoltoso il riconoscimento.
> Arresto e fermo - Arresto e fermo vengono messi in atto nel caso di

commissione di un'ipotesi di reato che ovviamente può essere di vario tipo
(dal
> danneggiamento, alle lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, delitti

contro l'incolumità pubblica, di devastazione
> e saccheggio etc. oltre alle citate violazioni del Testo Unico). E' utile

ricordare in questo senso che non sussiste più il reato di oltraggio a
> pubblico ufficiale, ma rimane il reato pi? generale di ingiuria (anche se

in caso di ingiuria non è applicabile la misura dell'arresto o del fermo).
>
>
> 5. Diritti del fermato e abusi delle autorità
>
> Dopo questa generica quanto allarmistica carrellata di possibili capi di

imputazione anche per chi solo intenda oltrepassare la fantomatica linea
> rossa o manifestare nella zona gialla, e prima di focalizzarci su

telecamere e apparecchi fotografici, può essere utile sapere quali
> siano i diritti di chi si trovi ad essere fermato dalle forze dell'ordine

e, pretestuosamente o meno, venga condotto in caserma. La persona
> accompagnata per l'identificazione, come già detto, può essere trattenuta

negli uffici di polizia solo per il tempo effettivamente necessario
> all'identificazione e comunque non oltre le 12 ore. Nei casi di arresto o

fermo, quindi in casi più gravi, i film insegnano che è possibile nominare
> un difensore di fiducia, cosi come di non rispondere. La Polizia

Giudiziaria dovrà a questo punto immediatamente avvertire il
> Pubblico Ministero che a sua volta dovrà richiedere la convalida

dell'arresto o del fermo al Giudice entro 48 ore. Il Giudice avrà a sua
volta 48 ore
> successive per
> decidere (massimo 96 ore in tutto salvo i casi davvero gravi in cui verrà

applicata una misura cautelare o un
> processo per direttissima). L'ipotesi più probabile però potrà essere il

rilascio subito dopo la formalizzazione dei fatti commessi, salvo poi
> l'aprirsi di un procedimento penale nei confronti del fermato. Nel corso

di operazioni di polizia, gli agenti possono oltre che identificare,
> anche effettuare perquisizioni motivandole in modo generico. Delle

perquisizioni deve però essere redatto verbale che contenga le motivazioni
ed una
> copia di questo deve essere consegnata all'interessato. Il Codice Penale

contempla anche una serie di reati (delitti contro la
> libertà personali, articoli 605 e seguenti), che possono essere commessi

dalle forze dell'ordine che abusano del loro potere (il problema sarà poi
> provarlo). Il reato più grave è quello del sequestro di persona commesso

da un pubblico ufficiale con abuso dei suoi poteri (605
> codice penale), all'arresto illegale (606), all'abuso di autorità contro

arrestati o detenuti (misure di rigore non consentite dalla legge) fino alle
> perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie (609) e al generico abuso

d?ufficio (323).
>
>
> 6. Sequestro di attrezzature e materiale foto-video
>
> Passate esperienze dei media attivisti riferiscono che non è infrequente

l'ipotesi del sequestro di attrezzature e/o materiale foto e video, e anche
> in questo caso il diritto di cronaca si scontra con poteri ampiamente

generici concessi alle forze dell'ordine per la tutela dell'ordine pubblico.
> L'ipotesi di un tale sequestro ricadrebbe nell'art. 253 del codice di

procedura penale (c.p.p.) - il c.d. sequestro probatorio - attuabile da
parte
> dell'autorità di polizia giudiziaria in tutti i casi in cui sia necessario

per acquisire dei mezzi di prova relativi ad un reato (si
> parla di cose pertinenti al reato oltre che di corpo del reato, ma

quest'ultimo non è il nostro caso a meno che la telecamera stessa non venga
tirata
> in testa a qualcuno). Sequestro di video o pellicole - Purtroppo, nel caso

di nastro video o pellicola fotografica, il sequestro potrebbe venire
> convalidato dal fatto che il mezzo stesso contenga immagini che l'Autorità

potrebbe utilizzare per indagini di possibili ipotesi delittuose (nei
> confronti di terzi piuttosto che del giornalista es. immagini che

riprendono saccheggi o assalti alle forze di polizia).
> Stante l'immediata impossibilità di impedire il sequestro, è un diritto

dell'interessato - ai sensi dell'articolo 258 co.3 c.p.p. - farsi rilasciare
> copia del verbale di sequestro contenente il motivo del provvedimento. Il

sequestro verrà poi convalidato, con decreto motivato, dal Pubblico
> Ministero nelle 96 ore successive (se non dovesse convalidarlo il

materiale verrà restituito immediatamente): tale decreto verrà notificato
> all'interessato che potrà di conseguenza opporsi in due modi:
>
> - con istanza di dissequestro rivolta al Pubblico Ministero
>
> - con richiesta di riesame diretta al Tribunale entro10 giorni dalla

notifica del decreto
>
> All'interno della richiesta di riesame o con apposita istanza,

l'interessato potrà chiedere che l'autorità giudiziaria estragga copia degli
atti e ne
> restituisca gli originali, anche se appare improbabile che tale richiesta

venga accolta quando le immagini vengano effettivamente utilizzate ai fini
> dell'inchiesta e di eventuali processi.
> Il sequestro probatorio non sarà, in ogni caso, definitivo essendo

connesso alle esigenze della prova, ma i tempi di restituzione - anche in
caso di
> accoglimento delle istanze presentate - non saranno brevi. Sequestro di

telecamera o macchina fotografica - Non pare invece ammissibile a termine di
> legge il sequestro della telecamera o della macchina fotografica,

strumenti inidonei di per se' ad essere considerati corpo del reato o cose
> pertinenti il reato (almeno che un?ordinanza del Prefetto o del Questore

non proibisca fotografie e riprese all'interno delle aree definite: al
> momento l'ordinanza del Prefetto che designa le zone rossa e gialla non ne

fa menzione, e dunque non le vieta). Ovviamente nei fatti sarà probabile
> che le forze dell'ordine tendano a sequestrare
> proprio l'apparato foto-video, come sarà altrettanto probabile che non vi

sia spazio per il dialogo e per l'esposizioni delle proprie ragioni. In
> questo caso rimane valido quanto detto sopra relativamente alla copia del

verbale e alle successive istanze che relativamente al sequestro di
> telecamere e macchine fotografiche hanno sicuramente maggiori possibilità

di essere accolte. Consigli pratici - Rimangono dei consigli pratici che
> possono essere utili per recuperare il materiale sequestrato: in questo

senso è buona norma marcare apparecchi, nastri e pellicole in modo da
renderli
> successivamente riconoscibili. Nel caso di sequestro, ove questo sia

possibile, cercare di identificare il sequestrante anche per mezzo di
cartellino
> o numero di matricola che dovrebbe essere esposto; è anche importante

cercare di non
> essere isolati e dunque aver modo di contattare anche in seguito qualcuno

che abbia visto la scena e possa testimoniare.
> Quando poi vi siano dei margini di dialogo chiedere sempre il motivo del

sequestro, pretendere copia del verbale e cercare di dissuadere il
> sequestrante sulla base di quanto sovra esposto e all'ipotesi dell'abuso

d'ufficio del Pubblico Ufficiale (art.323) in particolare nel caso in cui
> tenti di sequestrare la telecamera.
>
>
> 7. Conclusioni e consigli pratici
>
> L'ampia fetta di diritto trattata (sia pur in maniera estremamente

riassuntiva) costituisce il background minimo di conoscenze giuridiche che
> potrebbero venire utili proprio per interloquire con chi tenta di

effettuare prevaricazioni indebite.
> Il condizionale è ovviamente d'obbligo perché non esistono rimedi

immediati ma solo successivi, ma proprio per questo è bene ridurre al minimo
le
> occasioni di contrasto.
>
>
> Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti:
>
> Indymedia Italia: j21@???
>
> Studiomedia: studiomedia@???.
>
> Augurandoci- ovviamente- che non ve ne sia bisogno.
>
>
>
>
> Genoa Legal Forum
>
> Fortezza da Basso - Stanza 15
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> Tel. 055 4972311
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