Re: [Hackmeeting] copyzero e questione creative commons

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Author: Nicola A. Grossi
Date:  
To: hackmeeting
Subject: Re: [Hackmeeting] copyzero e questione creative commons
Nicola A. Grossi ha scritto:

>
>
>Ma, come ho detto, anche alla firma debole (se il soggetto è stato
>identificato) può essere riconosciuto valore probatorio.
>
>
>


A scanso di equivoci riposto le due norme del Codice
dell'amministrazione digitale.
Sia la firma debole che quella qualificata hanno valore probatorio,
benché su due piani diversi.


Questa è la norma che riguarda la firma digitale qualificata (firma forte):

"Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un
altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del codice civile (art. 21 comma 2 Codice
dell'amministrazione digitale) ".


Questa norma riguarda invece la firma debole (PGP):

"Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul
piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto
delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e
immodificabilità (art. 21 comma 1 Codice dell'amministrazione digitale)".

Chiariamo.

Nel caso della firma forte opera una presunzione legale di validità.
La firma è valida fa piena prova fino a querela di falso: come la firma
olografa.

Nel secondo caso, invece, la validità della firma viene rilevata dal
giudice in base al suo potere discrezionale
e sulla scorta di alcuni parametri.


Se ci sono domande, sono qui.

Saluti,
n.a.g.